Orario di lavoro: da rivedere le sanzioni comminate per le violazioni commesse nel periodo 2004-2008
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 10/07/2014 n.12552, facendo seguito all’intervento della Corte Costituzionale n.153/2014, ha richiesto ai propri uffici periferici di rideterminare gli importi delle sanzioni comminate dagli organi ispettivi alle aziende che hanno violato le disposizioni normative sull'orario di lavoro previsto dal DLgs 66/2003.
Come si ricorderà la Consulta nel mese di giugno 2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 76 Cost., l’art.18bis, cc. 3 e 4 del DLgs 66/2003 (testo introdotto dal DLgs 213/2004) nella parte in cui ha previsto un regime sanzionatorio per le violazioni in materia di orario di lavoro, sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, trascurando il dettato del legislatore contenuto nella Legge delega, con cui ha chiesto che le sanzioni dovessero essere identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi previgenti per le violazioni risultanti omogenee e di pari offensività.
L’operatività della sentenza però è limitata nel tempo. Infatti vale per le sentenze comminate nel periodo 1/09/2004-24/06/2008 (data quest’ultima di entrata in vigore del DL 112/2008 che ha modificato nuovamente l’art.18bis del DLgs 66/2003).
Il Ministero del lavoro sottolinea però che la sentenza va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che risultano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende già chiuse perché regolate da sentenze definitive (ossia passate in giudicato), da atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze.
Ne consegue che gli uffici periferici del Ministero del lavoro, dovranno rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 692/1923 e all'art. 27 della legge n. 370/1934 nei casi di:
- rapporti ex art. 17 della L. n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza di ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;
- ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l'opposizione giudiziale;
- opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.
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