L’INPS, con la circolare 22/01/2020 n. 6, ha precisato che le lavoratrici che intendono riscattare il corso di laurea e accedere alla pensione con “Opzione Donna”, devono presentare la domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione.

Come si ricorderà l’art.16 del DL n. 4/2019 (L. 26/2019) prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 184/1997, le donne che intendano esercitare l’opzione donna, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

All’atto di presentazione della domanda di pensione recante la predetta opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.

Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi. La Struttura territoriale avrà cura di fornire all’assicurata idonea informativa.