Opzione donna: la pensione solo dopo le c.d. finestre mobili
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 15/03/2017 n. 1182, ha precisato che le lavoratrici che hanno aderito all’opzione donna di cui alla Legge 243/2004, dopo l’intervento della Legge di Bilancio 2017, potranno accedere al trattamento pensionistico rispettando gli incrementi della speranza di vita, il regime delle c.d. finestre mobili e il sistema del calcolo contributivo.
La Legge 232/2016, ha infatti esteso la facoltà, prevista in via sperimentale fino al 31/12/2015, di conseguire il diritto alla pensione optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole del calcolo contributivo anche alle lavoratrici che non hanno maturato entro la citata data i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita.
Prima dell’intervento della Legge di Bilancio 2017 hanno potuto esercitare l’opzione solo le lavoratrici che avevano maturato entro il 31/12/2015 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione.
La Legge 232/2016 ha eliminato l’incremento della speranza di vita pari a 3 mesi, ammettendo così all’opzione anche le lavoratrici con un’età pari o superiore a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.
Sempre la Legge di Bilancio ha però previsto che le lavoratici ammesse all’opzione donna, potranno percepire il trattamento tenuto conto degli incrementi della speranza di vita, delle c.d. finestre mobili e del sistema di calcolo contributivo.
Pertanto, a titolo esemplificativo, una lavoratrice dipendente che nel mese di dicembre 2015 ha compiuto 57 anni di età (oltre ad avere 35 anni di contributi) potrà conseguire la pensione solo dal 1° agosto p.v.
L’INPS infine ricorda che le lavoratrici in argomento potranno presentare in qualsiasi momento, anche dopo l’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.
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