L’INPS, con il messaggio n. 217 del 19/01/2021, riguardo alla proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, prevista dall’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha precisato che la decorrenza del trattamento pensionistico non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2021 per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima.

Invece la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Si ricorda che possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita, mentre trovano applicazione le c.d. finestre mobili.

Infine, precisa l’INPS, Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.