L’INPS, con il messaggio n. 169 del 13 gennaio 2022, ha fornito istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 94, della legge n. 234 del 2021, con cui è stata disposta la proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

Si ricorda, in proposto, che la norma ha esteso la possibilità di accedere all’opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021. In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al D.Lgs. n. 180/1997, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010).

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri, che accedono al predetto trattamento, non si applicano le disposizioni previste dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico trova applicazione quanto disposto in materia dall’articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Il trattamento pensionistico opzione donna, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.