Operatori ecologici: il braccialetto elettronico viola la privacy
A cura della redazione
Il Garante per la privacy, nella Newsletter n. 451 del 25 marzo 2019 rispondendo ad una società che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto della municipalizzata di un comune toscano, ha precisato che è lecito utilizzare dispositivi elettronici alternativi ai braccialetti elettronici purché non ledano la dignità della persona.
La precisazione si fonda su una questione sollevata da una società che aveva consegnato a più di 70 dipendenti addetti alla pulizia delle strade dei dispositivi indossabili dotati anche di un gps, con i quali effettuare la lettura delle etichette elettroniche collocate sui cestini getta rifiuti e segnalare l’eventuale spostamento di quelli non ancorati al suolo. Obiettivo dichiarato della società era quello di rendicontare il lavoro svolto all’Azienza municipalizzata comunale.
Solo dopo l’avvio dell’istruttoria dell’Autorità la società aveva stipulato un accordo sindacale nel quale si stabiliva, tra l’altro, la lettura quotidiana dei tag per ogni turno di lavoro e si limitava l’attivazione del gps al massimo ad un turno di lavoro a settimana, previa comunicazione al lavoratore.
Il Garante, pur giudicando tale configurazione non in contrasto con i principi di necessità e proporzionalità del Regolamento Ue 679/2016 rispetto alle finalità perseguite dalla società, ha tuttavia ritenuto necessario individuare ulteriori misure maggiormente rispettose della dignità dei lavoratori.
Un tale sistema consente infatti il trattamento di dati personali dei lavoratori identificabili. Sebbene i “braccialetti” siano collegati alle zone di spazzamento e non ai singoli dipendenti, attraverso i registri dei turni di lavoro è possibile individuare il dipendente che ha effettuato le rilevazioni dei tag e, quando previsto, la relativa geolocalizzazione mediante il gps.
Il Garante ha quindi prescritto alla società di individuare tempi di conservazione dei registri, cartacei e digitali, strettamente necessari a gestire le eventuali contestazioni da parte della società municipalizzata e descrivere nel dettaglio i casi specifici nei quali sarà possibile incrociare le informazioni. Analoghe cautele dovranno essere adottate nei confronti dei dati raccolti attraverso la lettura giornaliera dei tag, in grado di ricostruire nel dettaglio l’attività del lavoratore. La società dovrà, inoltre, adottare misure tecnologiche e organizzative per mantenere separate le basi di dati, in particolare quelli trattati attraverso i registri, quando ne sia comunque necessaria la conservazione a fini amministrativi.
Il Garante ha peraltro raccomandato, come indicato anche nell’accordo sindacale, l’adozione di un dispositivo che per le sue caratteristiche esteriori non sia lesivo della dignità e comunque non sia percepito come tale dal dipendente, considerato che dovrà essere utilizzato, anche se con diverse funzionalità, dai lavoratori per ogni turno di servizio.
L’Autorità ha ricordato, infine, alla società di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, come previsto dal Regolamento Ue, tenuto conto delle concrete caratteristiche del sistema tecnologico.
Riproduzione riservata ©