Operativo l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 86 del 3 luglio 2014, ha fornito le istruzioni applicative del regolamento di cui all’art. 24, comma 18, del DL 201/2011 (L. 214/2011), volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l’INPS e presso le Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP, per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Si ricorda che l’art. 1 del suddetto regolamento, al comma 2, prevede che il lavoratore, che maturi, entro il 31 dicembre 2013, i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del regolamento ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
Nei confronti delle categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso non trovano applicazione le c.d. finestre di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010, n. 78 (L. 122/2010).
Lo stesso art. 1, al comma 4, stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l’accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del su citato DL 78/2010.
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