L’INPS, con la circolare n. 29 del 21 febbraio 2022, ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito con il decreto interministeriale n. 104125 del 27.12.2019.

Come noto, il citato Fondo è stato istituito, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 148/2015, tramite l’accordo sindacale nazionale, stipulato in data 3 ottobre 2017, tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs e, successivamente, recepito con il D.I. 104125/2019.

Successivamente, la L. 234/2021 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 148/2015 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un “assegno di integrazione salariale” in luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto; pertanto, nel rinviare alla circolare 18/2022 circa l’illustrazione nel dettaglio delle novità introdotte dalla riforma, nel prosieguo della circolare 29/2022, l’INPS farà riferimento a tale nuova denominazione.

Premesso quanto sopra, l’Istituto evidenzia, innanzi tutto, che l’accordo istitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Pertanto, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali, i datori di lavoro del relativo settore rientrano, ai fini dell’obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo, i datori di lavoro del settore delle attività professionali non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti, l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di nuova istituzione.

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali (individuate nella tabella di cui all’Allegato n. 1 della circolare 16/2022) che occupano mediamente più di tre dipendenti. Il superamento della soglia dimensionale è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato ovvero a processi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

A seguito di espresso parere ministeriale, l’INPS precisa che solo qualora l’assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà” per l’accesso alla prestazione è necessario che venga raggiunto un accordo tra il datore di lavoro e le articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’Accordo 3.10.2017.

Diversamente, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle menzionate articolazioni territoriali e nazionali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie dell’accordo del 3.10.2017, da presentarsi entro tre giorni dalla citata comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo.

All’assegno di integrazione salariale sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

Restano, pertanto, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti tra i beneficiari dell’assegno di integrazione salariale dal decreto interministeriale in argomento.

L’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni sussistente alla data di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale.

La misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all’importo della prestazione dell’integrazione salariale, con il relativo massimale.

L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e, comunque, in misura non superiore al massimale. Non si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’art. 26 della L. 41/1986, attualmente pari al 5,84%.

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.

Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti e limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà, è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.

Per ciascuna unità produttiva, i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.