Sulla G.U. n. 300 del 24/12/2010 è stato pubblicato il DM 29/10/2010 che attuando l’art. 1, c. 222 della L. 296/2006 rende operativo il contributo di solidarietà del 15% sull’importo dei TFR eccedente 1,5 milioni di euro.
Detto contributo di solidarietà trova applicazione anche sull’indennità premio di fine servizio (L. 152/1968), sull’indennità di buonuscita (DPR 1032/1973) e sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati e corrisposti  da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.
La trattenuta è applicata all’atto della corresponsione del trattamento prendendo a riferimento l’importo lordo erogato.
Per i trattamenti erogati a decorrere dal 1/01/2007 e prima della pubblicazione sulla G.U. del DM 29/10/2010 il contributo di solidarietà deve essere trattenuto per un massimo di 18 mesi all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di pensione o di stipendio (nel caso in cui il lavoratore abbia trovato un nuovo rapporto di lavoro).
Se invece il lavoratore ha avviato un’attività autonoma il versamento del contributo di solidarietà fino a concorrenza dell’importo dovuto e salvo conguaglio avverrà secondo le modalità fornite dall’Agenzia delle entrate.
Coloro che invece nel suddetto periodo non sono pensionati, dipendenti o lavoratori autonomi devono versare il contributo in unica soluzione oppure il 18 rate mensili.
Spetta ai datori di lavoro informare l’INPS competente di aver erogato ad un lavoratore un TFR di importo superiore a 1,5 milioni di euro.
Le trattenute operate dai datori di lavoro devono essere versate entro il 15mo giorno dalla data di erogazione del trattamento.