ONLUS: possibile erogare prestazioni a carico dell'utente
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 23 gennaio 2015, ha precisato che un consultorio può mantenere la qualifica di ONLUS nell’ipotesi in cui, nell’ambito della propria attività - al fine di assicurare il completamento della terapia e garantire, quindi, il proficuo trattamento dell’utente -, renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente.
Deve trattarsi di “ulteriori interventi”, che siano necessari a garantire l’efficacia delle terapie in corso e nel caso in cui il paziente/utente ha già usufruito del numero massimo di prestazioni rimborsabili dal servizio sanitario.
Solo nel rispetto delle suddette condizione le prestazioni in esame possono rientrare tra le attività “direttamente connesse” di cui al comma 5 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997.
L’Agenzia ricorda, da ultimo, che l’esercizio di tali attività “direttamente connesse” “è consentito a condizione che (...) non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione”.
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