L’INPS, con il messaggio n. 422 del 27 gennaio 2023, ha reso noto che i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, potranno presentare le apposite domande volte ad ottenere il contributo mensile fino a 500 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2021, mediante la procedura informatica disponibile sul portale dell’istituto previdenziale.

Come si ricorderà i commi 365 e 366 dell’articolo 1, della Legge 178/2020, riconoscono un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.

La norma ha trovato attuazione con il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2021 che ne ha definito i requisiti e le modalità di fruizione.

Più precisamente, il contributo in argomento sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità. Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a: 300 euro mensili, nel caso di due figli e a 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.

Sull’argomento l’INPS era già intervenuto con la circolare 39/2022 con la quale aveva fornito le indicazioni operative e i chiarimenti, tra i quali che per “nuclei familiari monoparentali” si intendono quelli caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico.

Invece per “genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego oppure quella il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo; mentre per “genitore monoreddito” l’individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione.

Al fine di fruire del contributo i figli siano essi legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minorenni o maggiorenni, devono essere fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Si ricorda che sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

La domanda per il contributo 2023 deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo p.v., esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

·         portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);

·         Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

·         Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il genitore deve indicare nella domanda il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo e la modalità di pagamento, scegliendo tra bonifico domiciliato presso ufficio postale oppure accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario/postale, di carta ricaricabile o di libretto postale.

Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile entro il mese di giugno 2023 a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda. L’INPS procederà al pagamento del contributo con cadenza mensile.

L’INPS infine ricorda che oltre a possedere i requisiti individuati dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 2021, il richiedente deve essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.