On line la sintesi delle novità sul lavoro sportivo
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha pubblicato un’infografica che sintetizza le principali novità introdotte dal c.d. Correttivo bis al D.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo, approvato lo scorso 26 luglio dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione sulla G.U.
Viene definito lavoratore sportivo, un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
In ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, si presume di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria.
Viene fissato, sia nell’area del professionismo che nell’area del dilettantismo, a 14 anni età il limite minimo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
I compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce: fino a 5 mila euro: esenzione fiscale e contributiva, tra 5 e 15 mila euro: soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti e oltre i 15 mila euro: soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie.
Sotto l’aspetto delle tutele assicurative i lavoratori sportivi co.co.co. non sono soggetti a Inail, ma sono assicurati secondo le modalità già previste dalla legge 27 dicembre 2022, n. 289.
Infine chi si occupa di attività amministrativo-gestionale non è lavoratore sportivo. Non vi rientrano in tale ambito però coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Si applica in parte la disciplina in materia contributiva dettata per il rapporto di lavoro nel dilettantismo.
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