On line la guida pratica 2024 sulla protezione internazionale
A cura della redazione
Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile la nuova guida sulla protezione internazionale 2024 che conferma che lo straniero richiedente asilo, trascorsi due mesi dalla presentazione in Questura della protezione internazionale, può svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura.
Più precisamente allo straniero che ha presentato la citata domanda viene rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo che, pur consentendo lo svolgimento di un’attività lavorativa, non può essere convertito in motivi di lavoro e non dà diritto al ricongiungimento familiare.
Una volta che si è concluso l’iter di valutazione della domanda ed è stata accertata la sussistenza di uno dei motivi che riconoscono il diritto alla protezione internazionale (tortura, violenza fisica, psicologica o sessuale o violenze per orientamento sessuale o l’identità di genere, essere vittima di tratta o di mutilazioni genitali femminili) allo straniero viene rilasciato il permesso di soggiorno per asilo che consente di soggiornare regolarmente in Italia per 5 anni.
Con il permesso è possibile entrare e soggiornare regolarmente, senza necessità di chiedere alcun visto, in uno dei 26 Stati europei dell’area Schengen per un periodo massimo di 3 mesi, nei quali però non è possibile svolgere regolare attività lavorativa o stabilirvi definitivamente.
Dopo 5 anni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e in presenza di altri requisiti (tra cui reddito e assenza di condanne penali), è possibile chiedere un permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo. Con questo permesso si può entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato dell’Unione Europea per un periodo superiore a 3 mesi, come lavoratore, come studente o per altri motivi, secondo le norme dello Stato in cui ci si vuole stabilire.
È possibile accedere al mercato del lavoro, compreso il pubblico impiego, a parità di condizioni con i cittadini dell’Unione Europea.
La Guida infine ricorda che il permesso per cure mediche (che viene rilasciato a chi è in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato, che non sono adeguatamente curabili nel Paese di origine) consente lo svolgimento di un’attività lavorativa ma non può essere convertito in motivi di lavoro.
Il permesso per assistenza ai minori (rilasciato da tribunale per i minorenni al genitore di un minore che si trova in Italia, e che qui sta studiando, ricevendo cure mediche o comunque svolgendo un percorso di sviluppo psico-fisico) consente di lavorare e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Invece, il permesso per calamità (rilasciato a chi non può tornare in sicurezza nel Paese di origine a causa di una catastrofe come un terremoto o un’alluvione) ha una durata di 6 mesi, è valido esclusivamente sul territorio italiano e alla scadenza può essere rinnovato, per una sola volta, per altri 6 mesi quando il Paese di origine continua a non essere sicuro a causa di quelle condizioni. Questo permesso dà diritto a svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro.
La Guida prende in considerazione anche i c.d. permessi per casi speciali.
Più precisamente, il permesso per protezione sociale (riconosciuto a chi è vittima di violenza o di grave sfruttamento) ha una durata di 6 mesi ed è rinnovabile per 1 anno (o per tutto il tempo necessario per motivi di giustizia o in caso di attività lavorativa in corso). Questo permesso dà diritto a studiare, iscriversi alle liste di collocamento e di lavorare, oltre ai servizi di assistenza (accoglienza protetta, assistenza psicologica e sociale).
Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (rilasciato a chi subisce atti gravi o ripetuti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all’interno della famiglia da una persona con cui ha un legame affettivo, anche se non si convive con quella persona) ha la durata di 1 anno e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo o in permesso per motivi di studio (quando lo straniero è iscritto a un corso).
Infine, allo straniero può essere rilasciato, su proposta del Prefetto e dopo l’autorizzazione del Ministro dell’Interno, un permesso di soggiorno a chi ha realizzato “atti di particolare valore civile” (es. ha salvato delle persone in pericolo, ha impedito un disastro, ha compiuto azioni per il bene dell’umanità, per tenere alti il nome ed il prestigio dell’Italia, ecc.). Questo permesso di soggiorno ha durata di 2 anni, è rinnovabile, dà diritto a studiare e a svolgere un’attività lavorativa ed è convertibile in un permesso per motivi di lavoro.
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