L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Guida all’autoliquidazione 2021-2022.

Per quanto riguarda le scadenze, si ricorda che per l’autoliquidazione 2021/2022 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021 è il 28 febbraio 2022.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);

- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;

- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).

In caso di pagamento rateale del premio, la prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio 2022 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 22 agosto e 16 novembre 2022 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2021.

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2021, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive” del modulo telematico da inviare all’INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio “AL.P.I online”) oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari”).