Dal 14 aprile 2022, i committenti che si avvalgono delle piattaforme di lavoro digitali, devono comunicare la prestazione utilizzando il modello UNI-piattaforme in modalità telematica, attraverso l’apposito portale dei servizi digitali del Ministero del lavoro.

Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, nella sezione pubblicità legale, il 30 marzo u.s., ha pubblicato il decreto n. 31 del 23.02.2022 ed i relativi allegati, con il quale viene adottato il modello UNI-piattaforme che deve essere utilizzato per effettuare le comunicazioni da parte dei committenti in caso di lavoro intermediato dalle piattaforme digitali.

Come si ricorderà l'obbligo delle comunicazioni telematiche del lavoro mediante piattaforme digitali è stato introdotto dall’art. 27, comma 2 decies del DL 152/2021 (L. 233/2021), che ha integrato l'art. 9 bis del DL 510/1996 (L. 608/1996) relativo alle comunicazioni obbligatorie.

Con il decreto pubblicato il 30 marzo u.s., il Ministero ha definito gli standard tecnici del modello e le regole per la trasmissione.

Per inquadrare meglio l’argomento, lo stesso decreto definisce le piattaforme di lavoro digitale come i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro, mentre il lavoro intermediato da piattaforma digitale è la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.

Il decreto stabilisce che la comunicazione deve avvenire, a decorrere dal 14 aprile 2022, utilizzando il modello "UNI-piattaforme" e tramite l'applicativo che il Ministero rende disponibile nel portale dei servizi digitali (servizi.lavoro.gov.it). L’accesso al portale è consentito solo con SPID o CIE.

Riguardo al termine di invio, salva la comunicazione preventiva nei casi di rapporto di lavoro subordinato e autonomo in forma coordinata e continuativa, il Ministero dispone che il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, deve effettuare l’invio entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Quindi se il rapporto di lavoro viene instaurato ad aprile, la comunicazione va inviata entro il 20 maggio.

Con le stesse modalità sono comunicati i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con due o più lavoratori.

I dati contenuti nel modello UNI-piattaforme vengono resi disponibili all’INL, all’INPS, all’INAIL, alle Regioni e Province autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell’interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere annullate né rettificate.

I referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo, secondo le regole in vigore nel portale servizi lavoro.

I soggetti abilitati ammessi all’invio delle comunicazioni UNI-Piattaforme sono, ai sensi dell’art. 1, co. 1, L. 12/79: i Consulenti del Lavoro, gli Avvocati e Procuratori Legali, i Dottori Commercialisti, i Ragionieri, i Periti Commerciali.

Possono effettuare l’invio anche le Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000), le Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9-bis, co. 6, L. 608/96), i Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003) e i Periti agrari e agrotecnici.

Il modello si compone di 4 sezioni: Committente, lavoratore, rapporto di lavoro e dati invio.

Nella prima, vanno riportati il codice fiscale (o la partita IVA), la denominazione del committente ed il settore produttivo in cui opera, indicando il codice ATECO 2007 di cui all’allegato B del decreto ministeriale. Nella stessa sezione devono essere riportati i dati del legale rappresentante e della sede legale.

Invece nella seconda sezione si devono indicare i dati del lavoratore, del suo domicilio e, se trattasi di lavoratore extracomunitario, anche il permesso di soggiorno.

I dati del rapporto di lavoro andranno riportati nella sezione 3. Più precisamente si devono indicare: la data di inizio (che non può essere antecedente alla data di salvataggio della comunicazione) e di fine, la durata presunta della prestazione espressa in ore, la tipologia contrattuale e la retribuzione/compenso che si intende corrispondere al lavoratore, espressa in euro.

In questa sezione si deve indicare anche l’indirizzo della sede di lavoro.

Infine l’ultima parte del modulo è dedicata ai dati di invio, dove si dovranno indicare il codice fiscale di chi compila la comunicazione e la sua email. Non andrà invece indicato nulla nei campi data invio (marca temporale) e codice comunicazione perché sono spazi assegnati dalla procedura informatica e non modificabili.

E’ curioso evidenziare che sia ancora presente nel modulo il campo fax (del committente e della sede di lavoro), strumento di comunicazione ormai obsoleto e superato da Email o PEC.