L'Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 22/01/2004, ha reso noto che sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it i modelli definitivi del 770/2004 "semplificato" e "ordinario",per i sostituti d'imposta che devono attestare le ritenute, approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia il 15 gennaio 2004. A tal fine si sengnala un interessante commenta apparso sulla rivista telematica dell'Agenzia delel entrate www.fiscooggi.it a cura di Donato Ignazzi di cui si riporta il testo integrale. Con provvedimento del 15 gennaio è stato approvato il modello 770/2004 Ordinario che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale erogati nell'anno 2003, nonché i dati riassuntivi relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate e ai crediti d'imposta utilizzati. Termini più lunghi quest'anno per la trasmissione telematica del modello 770 Ordinario, sia in forma autonoma che in forma unificata: è previsto, infatti, per il 2 novembre 2004 il termine ultimo di presentazione della dichiarazione (ciò perché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è giorno festivo). La riforma del sistema fiscale statale prevista dalla legge delega 7 aprile 2003, n. 80, con particolare riferimento all'introduzione dell'Ires (imposta sul reddito delle società), in vigore dal 1° gennaio 2004, ha condizionato relativamente le modifiche introdotte al modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta di quest'anno. Il motivo è che le operazioni descritte nel modello riguardano l'anno "solare" 2003 che, quindi, risultano poco influenzate dalle disposizioni introdotte dalla riforma in oggetto. Sono state, invece, recepite alcune disposizioni previste dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, per la parte riguardante l'anno d'imposta 2003. Più nel dettaglio, tra le novità che interessano il nuovo modello 770/2004 Ordinario, sono state apportate delle modifiche alle istruzioni al paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione". Tra le diverse precisazioni alle istruzioni, si segnala, in particolare, la puntualizzazione concernente la presentazione della dichiarazione inviata attraverso il servizio telematico: adesso, è specificato che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate che provvede, al rilascio - esclusivamente per via telematica - della relativa comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione. Pertanto, è stato posto un termine più puntuale alla trasmissione telematica della dichiarazione, ponendo fine all'incertezza manifestata nelle trasmissioni telematiche degli anni precedenti. Com'è ormai routine, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta dichiarazione è inviata dall'Agenzia per via telematica al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione. Diversamente rispetto all'anno precedente, nel caso di mancata ricezione della predetta comunicazione, l'interessato, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, può chiedere l'attestazione non solo all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ma a qualunque ufficio dell'Agenzia, senza limiti di tempo. Le novità al quadro SF, utilizzato per indicare i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, si riferiscono - in particolare - alle disposizioni relative all'utilizzo del quadro, da parte degli intermediari finanziari, quale comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti che hanno beneficiato di regimi di totale o parziale esenzione della ritenuta sui redditi di capitale percepiti in Italia. Com'è noto i Paesi o territori con regime fiscale privilegiato per i quali non è applicabile il regime di esenzione, sono quelli indicati nella cosiddetta black list, emanata con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'ex articolo 76, comma 7-bis, del Tuir(1). La novità per il 2003 è riferita alle disposizioni emanate con il decreto ministeriale 27 dicembre 2002, in vigore dal 14 gennaio 2003, che hanno eliminato il Kuwait dalla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata e, di conseguenza, dal 14 gennaio 2003, il regime di esenzione trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti residenti in tale Stato. Non si fa menzione nelle istruzioni alle disposizioni previste dall'articolo 41, secondo comma, del decreto legge 30/9/2003, n. 269. La norma stabilisce che il regime di esenzione sugli investimenti in Italia effettuati dalle banche centrali estere, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 26-bis del Dpr n. 600/1973, si applica dal 19/2/2002 invece che dal 24/04/2002, come precedentemente previsto. Pertanto, trattandosi di annualità diverse, l'eventuale rimborso può essere chiesto, da parte dei soggetti interessati, soltanto con apposita istanza, come previsto dall'articolo 38 del Dpr n. 602/1973. Sono state apportate, inoltre, alcune modifiche al quadro SI, utilizzato per indicare gli utili, pagati nell'anno 2003, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Le modifiche, non di carattere sostanziale, riguardano alcune integrazioni alle istruzioni e l'inserimento di un nuovo rigo, nel prospetto relativo agli utili deliberati dal 1° luglio 1998, per consentire l'indicazione degli utili pagati nell'anno sui quali non vi è stata alcuna applicazione di ritenuta. Recepite le novità introdotte dall'articolo 12 del decreto legge n. 269/2003, con riferimento alla riduzione dell'aliquota dell'imposta al 5 per cento per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (Oicvm) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione (con esclusione dei fondi di diritto estero, di tipo aperto o chiuso, non conformi alle direttive comunitarie) che investono una parte rilevante del loro patrimonio su società quotate di piccola e media capitalizzazione. Tale precisazione è stata inserita nei quadri SL e SM, che sono i quadri utilizzati dai soggetti residenti incaricati al pagamento dei proventi, nonché del riacquisto e delle negoziazioni delle quote o delle azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Una precisazione di rilievo è riferita al quadro SM relativamente alla data di inizio delle operazioni facenti capo allo scudo fiscale. Tale quadro, infatti, deve essere compilato anche dagli intermediari che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, non commercializzati nel territorio dello Stato, percepiti dal contribuente nel periodo dal 31 dicembre 2001 (e non più dal 1° agosto 2001) alla data di presentazione della dichiarazione riservata e assoggettati a tassazione a norma dell'articolo 10-ter, comma 4, della legge n. 77 del 1983. Il quadro SQ, utilizzato, tra gli altri, dagli istituti bancari e società di intermediazione mobiliare per indicare l'imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, è stato oggetto di modifiche soprattutto nella parte relativa al prospetto di versamento. Tra le diverse modifiche al prospetto dei dati relativi ai versamenti, si evidenzia l'eliminazione delle voci indicate nelle "Note", riguardanti l'ipotesi di segnalazione di errato codice tributo. Infatti, con il presente modello di dichiarazione, non è più possibile effettuare, in sede di redazione della dichiarazione, la correzione del codice tributo errato che non è stato oggetto di comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Tale ipotesi, si riferisce alla particolare fattispecie in cui sia stato effettuato un versamento di imposte, con il modello di versamento F24, indicando un codice tributo errato: il contribuente poteva effettuare la regolarizzazione con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, ovvero, come espressamente previsto con il modello dello scorso anno, procedere in sede di compilazione della dichiarazione a evidenziare la correzione del codice tributo, con apposita procedura, nel prospetto dei versamenti. Con l'attuale modello 770/2004, invece, in caso di errata indicazione del codice tributo nel modello di pagamento, deve essere effettuata la regolarizzazione esclusivamente con comunicazione a un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla materiale correzione, mentre il contribuente deve indicare, in sede di compilazione della dichiarazione, il codice corretto senza altre indicazioni. Tra le altre novità si segnalano le modifiche apportate ai quadri riepilogativi ST e SX, con riferimento alle disposizioni relative alle attività emerse (cosiddetto scudo fiscale). In particolare, diverse le modifiche apportate al quadro SX, nel prospetto per le attività emerse, che deve essere compilato dagli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ai fini dell'indicazione dei dati riepilogativi relativi alle "Dichiarazioni riservate delle attività emerse" ricevute nell'anno 2003. In particolare, si segnala la modifica della data di decorrenza - 31 dicembre 2001 - da cui devono essere indicati nel prospetto i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate. L'intervallo di tempo utile è quindi dopo il 31/12/2001 e prima della presentazione della dichiarazione riservata. Modificato il prospetto riepilogativo dei dati, è stato inserito un rigo per indicare il totale delle attività precedentemente regolarizzate e rimpatriate nel 2003 e aggiunti altri campi specifici per indicare gli importi degli imponibili e delle somme dovute, pari al 2,5 per cento (codice tributo 8087), al 4 per cento (codice tributo 8088) e allo 0,5 per cento (codice tributo 8089).