Omissioni contributive: l'accertamento riguarda i versamenti nell'anno civile
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 9099 del 3/05/2016, ha precisato che il periodo che verrà preso in considerazione dal servizio ispettivo al fine di verificare se sono stati versati tutti i contributi è il periodo 16 gennaio – 16 dicembre (anno contributivo).
Questo perché i versamenti contributivi del mese di dicembre possono essere effettuati entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Secondo il Ministero, il citato parametro temporale costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.
Per quanto riguarda la procedura di regolarizzazione di cui al DL 463/1983 (modificato dal D.lgs. 8/2016), la nota ministeriale evidenzia che il termine di tre mesi per versare le ritenute omesse decorre dalla notifica della contestazione o dell’accertamento dell’illecito sospende l’efficacia delle sanzioni comminate. Solo alla scadenza di tale termine se l’autore dell’illecito non ha provveduto al versamento delle somme dovute e contestate, potranno decorrere i termini per il pagamento della sanzione amministrativa.
Il Ministero precisa poi che deve essere tenuta distinta la sanzione ridotta comminata prima dell’ordinanza ingiunzione rispetto a quella irrogata dopo questo provvedimento.
Infatti solo nel primo caso la sanzione ridotta consente al datore di lavoro di estinguere il provvedimento a suo carico sottraendosi al rischio dell’irrogazione, in ordinanza ingiunzione, di un importo sanzionatorio più alto. Invece, in sede di emissione dell’ordinanza ingiunzione, ai fini della quantificazione della sanzione vengono valutate tutte le circostanze afferenti al fatto materiale e alla personalità dell’agente, che di norma portano all’irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta.
Non va inoltre dimenticato che in tutti i casi in cui il versamento omesso risulti superiore all’importo di 10.000 euro annui, l’illecito assume rilevanza penale e l’organo accertatore, dopo l’attivazione della procedura di regolarizzazione, inoltra la denuncia all’Autorità giudiziaria nella quale verrà riportato l’esito negativo o positivo dell’invito a versare le quote omesse.
La nota ministeriale prende infine in considerazione anche la situazione in cui una volta contestate le discordanze tra i versamenti effettuati e le denunce mensili, venga emesso a distanza di tempo un verbale ispettivo che accerta ulteriori omissioni.
Riproduzione riservata ©