La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1476 del 27 gennaio 2015, ha confermato il principio secondo il quale la fattispecie dell’omissione contributiva è limitata all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d’istituto dell’ente previdenziale - è sufficiente ad integrare gli estremi dell’evasione.
Nella fattispecie in esame, in particolare, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art. 1, comma 217, della L. 662/1996, che commina una sanzione "una tantum" il cui pagamento può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso).