La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35895 del 4 ottobre 2011, ha affermato che, per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, è sufficiente il dolo generico. Un comportamento penalmente rilevante è configurato dalla semplice coscienza e volontà dell’omissione o della tardività nei pagamenti, senza che vi sia la necessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta.
Per la sussistenza del reato rilevano soltanto il pagamento della retribuzione e la scadenza dei termini per i versamenti all’Inps. Non sono necessarie, dunque, altre indagini circa l’esistenza o meno del dolo specifico. Invece, per la prova della condotta illecita, è sufficiente la testimonianza dell’ispettore del lavoro il quale abbia verificato telematicamente, e dunque anche senza una visita ispettiva, i ritardi o le omissioni nei versamenti.