La Commissione Lavoro del Senato della Repubblica, nella seduta del 28 luglio 2016, ha dato la propria approvazione al DDL 2233 sul lavoro autonomo e lo Smart working apportando sostanziali modifiche al testo licenziato dal Governo, tra le quali che le nuove disposizioni trovano applicazione anche per i rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c.

Vengono estese alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi, le norme di tutela di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, vigenti per le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e relative alla tutela contro i ritardi nei pagamenti e, tra l'altro, alla relativa maturazione di interessi.

In caso di clausole e condotte abusive da parte del committente, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

Modificando l’art. 54, c.5 del TUIR viene previsto che i limiti di deducibilità ivi previsti non trovano applicazione alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Inoltre il DDL prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, a condizioni che risultino accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Sempre in riferimento agli iscritti alla Gestione separata INPS, viene previsto che i periodi di malattia certificata derivanti da trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, siano equiparati alla degenza ospedaliera.

Per quanto riguarda la tutela della gravidanza delle lavoratrici, il DDL prevede che, previo consenso del committente, sia prevista la possibilità di sostituire le lavoratrici autonome con i familiari della stessa, individuati ai sensi dell’art. 230bis del c.c., nonché nei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Nel testo del DDL 2233 trova posto anche la disciplina del lavoro agile o Smart working avente la finalità di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In breve mediante accordo tra le parti, la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’azienda e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Detto accordo, che deve essere stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova, individua anche le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L’accordo può essere sia a termine che a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso il recesso deve avvenire con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Nel caso di lavoratori disabili il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

Infine si segnala che al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.