La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nella seduta del 27 maggio 2017, ha approvato un emendamento al DL 50/2017 che reintroduce nel nostro ordinamento le prestazioni occasionali di tipo accessorio prevedendone due tipologie: una per le famiglie e l’altra per imprese e professionisti.

Innanzitutto, all'art. 54-bis vengono definite prestazioni occasionali, le attività che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro,

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro,

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, oltre alla copertura INAIL.

I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere richieste dalle persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia.

L’utilizzatore non può ricorrere al lavoro occasionale nei confronti di soggetti che hanno in corso o hanno cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di cococo.

Inoltre, non possono ricorrere al lavoro occasionale gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e quelli operanti nel settore agricolo, a meno che le attività non siano rese dai titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università o persone disoccupate o percettori di prestazione integrative del salario, del reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito.

Il lavoro occasionale è vietato anche per le imprese edili e di settori affini, per le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo e per le imprese del settore delle miniere, delle cave e delle torbiere, oltre a quelle che operano nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per fruire delle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori e i prestatori di lavoro devono registrarsi all’interno della piattaforma informatica gestita dall’INPS.

Le persone fisiche possono acquistare un Libretto Famiglia, nominativo prefinanziato, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell’ambito di: piccoli lavori domestici, compresi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; l’insegnamento privato supplementare.

Mediante il Libretto Famiglia è possibile anche ricevere il contributo per i servizi di baby sitting ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro e il premio INAIL stabilito nella misura di 0,25 euro. E’ inoltre previsto un importo di 0,10 euro destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

L’utilizzatore (persone fisiche non professionisti nè imprese), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificati del lavoratore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto di lavoro.

La misura minima oraria del compenso del lavoro occasionale richiesto da imprese e professionisti è pari a 9 euro, ad eccezione del settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata nella misura del 33% del compenso e il premio INAIL nella misura del 3,5%.

L’utilizzatore (imprese e professionisti) è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi contact center messi a disposizione dall’Istituto previdenziale, una dichiarazione contenente, tra l’altro: i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni e il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per le prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

Il prestatore riceve contestualmente notifica della dichiarazione attraverso un SMS o la posta elettronica.

Se la prestazione non viene eseguita, l’utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

In mancanza della revoca, l’INPS provvede al pagamento della prestazione e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi INAIL.

L’INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso l’accredito delle spettanze sul conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore, ovvero in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato.

Se l’utilizzatore supera il limite economico, o comunque si avvale della prestazione occasionale per più di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro pieno e indeterminato.

Infine, in caso di violazione del citato obbligo di comunicazione o di uno dei divieti previsti dalla legge, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non trova applicazione l’istituto della diffida.

La Commissione bilancio ha inoltre approvato altri due emendamenti che meritano di essere segnalati:

- l’art. 55-bis precisa che l’art. 12, c. 3 del Dlgs 276/2003 (versamento del contributo del 4% per la formazione da parte delle agenzie di somministrazione) si interpreta nel senso che gli interventi a favore dei  lavoratori  assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a  promuovere percorsi  di  qualificazione  e riqualificazione  anche  in  funzione  di continuità di occasioni di impiego, comprese le specifiche misure di carattere previdenziale e gli interventi per l'integrazione  del  reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori, includono anche le misure stabilite dal CCNL dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.

- L’art.55-bis (il testo approvato lo chiama sempre così anche se viene dopo il 55-bis) modifica l’art. 44 del DLgs 148/2015 stabilendo che per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della disposizione (Legge di conversione del DL 50/2017), i sei mesi decorrono da tale data.