Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.41 del 09/06/2011, ha approvato definitivamente lo schema del decreto legislativo che da attuazione all’art. 23 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) diretto a riformare la disciplina dei congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato.
Tra le novità di maggior rilievo segnaliamo innanzi tutto quella riguardante il congedo di maternità. Più precisamente viene previsto che se si verifica un’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, dopo il 180° giorni dalla gestazione, la lavoratrice può riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, sempre che il medico attesti che il rientro anticipato (ossia prima del termine dei 3 mesi dopo il parto) non arrechi pregiudizio allo stato di salute della dipendente.
Novità si registrano anche relativamente al congedo straordinario di due anni per l’assistenza al disabile.
Qui le novità sono due: la prima riguarda i soggetti legittimati a fruire del congedo. In sostanza ha diritto al congedo prima di tutto il coniuge convivente con la persona disabile. Nel caso in cui il coniuge sia deceduto, manchi oppure sia affetto da patologie invalidanti, ha diritto a fruirne il padre o la madre anche se adottivi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche se adottivi, il diritto passa a uno dei figli conviventi. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, il congedo spetta a uno dei fratelli o sorelle conviventi.
La seconda novità invece è stata introdotta al fine di garantire una reale assistenza al disabile. Quindi anche se questo è ricoverato a tempo pieno presso una struttura sanitaria, il familiare può richiedere il congedo purchè la sua assistenza sia stata richiesta dai sanitari della struttura stessa.