Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28/07/2011 n. 148, ha approvato tra gli altri il regolamento che da attuazione all'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico sull’immigrazione che disciplina il c.d. accordo di integrazione, basato sui crediti, che impegna lo straniero a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’accordo di integrazione rappresenta la condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. Se durante la permanenza in Italia, lo straniero perde i crediti maturati il permesso di soggiorno viene revocato e viene disposta da parte del Questore l’espulsione dal territorio nazionale. Tra le diverse causali previste dal regolamento di attuazione rientrano anche le sentenze di condanna anche se non definitive, così come l’aver commesso illeciti amministrativi e tributari. Lo schema del DLgs ha anche previsto una norma premiale: se alla scadenza dell’accordo lo straniero ha raggiunto un certo numero di crediti finali pari o superiori a quaranta, sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali o formative. Assume un ruolo decisivo per il soggiorno regolare anche l’esame di italiano che va richiesto dallo straniero almeno un mese di prima della scadenza del biennio dell’accordo di integrazione. Più precisamente 15 giorni prima della scadenza lo straniero è tenuto a presentare la documentazione attestante il possesso dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori. In assenza di questa documentazione lo straniero può far accertare dagli organi competenti il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia mediante un apposito test.