Ok al regime impatriati anche senza il “cambio” contratto a fine distacco
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 259 dell’11 maggio 2022, ha fornito un rilevante chiarimento interpretativo in merito all’applicabilità del regime agevolativo previsto per gli impatriati, nel caso di rientro dal distacco all’estero.
Come noto, nel caso di ritorno in Italia dopo un periodo di distacco, il regime degli impatriati è fruibile solo se al rientro il lavoratore assume un ruolo non di “continuità” rispetto al passato. A tal fine, precisa l’interpello in esame, è irrilevante la sottoscrizione di un nuovo contratto.
Il caso esaminato dal Fisco si riferiva ad un lavoratore che dichiarava di essersi trasferito all'estero dal settembre dell'anno 2000 per svolgere l'attività libero professionale di giornalista e di avere instaurato nel 2001, in costanza della permanenza all'estero, con una società italiana, un rapporto di collaborazione autonoma, con svolgimento dell'attività dall'estero. Tale contratto si era poi trasformato il 2 gennaio 2012 in rapporto di lavoro dipendente con contestuale distacco all'estero, senza comportare il suo espatrio in quanto soggetto già fiscalmente residente all'estero. Il giornalista affermava che il datore di lavoro gli aveva proposto di rientrare in Italia nel 2022, concludendo il distacco per svolgere una attività di lavoro del tutto "nuova". In pratica, nonostante una "nuova" sede di lavoro, un "nuovo" ruolo aziendale, "nuove" mansioni e "nuove" condizioni economiche, il datore non avrebbe proceduto ad una "nuova" assunzione per specifiche esigenze di natura aziendale. Tuttavia, pur nella vigenza del contratto già stipulato nel 2012 e con le opportune variazioni, la "nuova" posizione lavorativa assunta sarebbe del tutto differente rispetto a quella attuale, sia sotto il profilo professionale, sia sotto il profilo delle condizioni economiche riconosciute.
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia ha sottolineato che alla luce del nuovo ruolo assunto dal giornalista, nonostante la mancanza di una nuova assunzione e la prosecuzione del precedente rapporto contrattuale con il datore, la posizione lavorativa non si poteva considerare in "continuità" con la precedente posizione e pertanto poteva trovare applicazione il regime degli impatriati.
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