Occupazione NEET e Mezzogiorno: ancora in salita le domande per fruire degli incentivi
A cura della redazione
L’Anpal ha pubblicato due note datate 30 novembre 2018 con le quali ha fatto il punto della situazione dell’incentivo occupazione NEET istituito con Decreto Direttoriale ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e successivamente rettificato con Decreto Direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018 e dell’incentivo occupazione Mezzogiorno, istituito con Decreto Direttoriale ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, successivamente rettificato con Decreto Direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018, in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 893, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
Il primo incentivo intende favorire le assunzioni di giovani 16-29enni non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione (NEET) aderenti al Programma Garanzia Giovani. Nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni è necessario aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile entro il termine del 29 febbraio 2020. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
Le tipologie contrattuali per le quali l’incentivo è riconosciuto sono il contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e il contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Per le forme contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia per rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
La misura viene gestita dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), che ha provveduto a emanare un’apposita circolare (n.48/2018) per disciplinarne l’accesso e le modalità operative per la fruizione.
Al 30 novembre 2018 sono state presentate 56.897 domande. Di queste 36.134 (63,5%) risultano confermate con un incremento del 12,1% rispetto al 31 ottobre (3.901 unità).
L’ammontare complessivo delle risorse riferite alle domande confermate è pari a 79,2 milioni di euro con un incremento del 19,5% rispetto al 31 ottobre u.s.. Le regioni che presentano un maggior numero di domande sono Lombardia, Campania seguite da Veneto e Emilia Romagna. Nel complesso il 75,7% delle domande confermate si concentrano nelle Regioni più sviluppate. Per quanto riguarda gli importi confermati annuali (corrispondenti all’ammontare dell’incentivo definitivamente autorizzato dall’INPS) la Lombardia presenta l’importo medio pro capite più alto per le regioni più sviluppate, seguono la Sardegna per le regioni in transizione e la Campania per quelle meno sviluppate. Le retribuzioni medie mensili sono più alte nelle Regioni più sviluppate rispetto alle meno sviluppate e in transizione.
Il Bonus SUD invece intende favorire l’assunzione di persone che abbiano al momento dell’assunzione un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni) disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015. Nel caso in cui al momento dell’assunzione il lavoratore abbia già compiuto 35 anni, oltre ad essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta in una regione tra quelle “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione tra quelle “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile entro il termine del 29 febbraio 2020. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
Le tipologie contrattuali per le quali l’incentivo è riconosciuto sono il contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e il contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Per le forme contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia per rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
La misura viene gestita dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), che ha provveduto a emanare un’apposita circolare (n. 49/2018) per disciplinarne l’accesso e le modalità operative per la fruizione.
Al 30 novembre 2018 sono state presentate 146.920 domande. Di queste le domande confermate sono 110.845 (75,4%) con un incremento del 11,8% rispetto al 31 ottobre (+11.675).
L’ammontare complessivo delle risorse riferite alle domande confermate è pari a 447,5 milioni di euro con un incremento del 11,8% rispetto al 31 ottobre. Nel complesso l’86,2% delle domande confermate si concentra nelle Regioni meno sviluppate. Le regioni che presentano un maggior numero di domande sono la Campania seguita da Sicilia e Puglia. Per quanto riguarda gli importi annuali confermati (corrispondenti all’ammontare dell’incentivo definitivamente autorizzato dall’INPS) l’Abruzzo presenta l’importo medio pro capite più alto per le Regioni in transizione e la Basilicata per quelle meno sviluppate. La retribuzione media mensile risulta più bassa nelle Regioni meno sviluppate rispetto a quella delle Regioni in transizione.
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