Sulla G.U. n. 234 è stata pubblicata la Legge 24/09/2021 n.133 di conversione del DL 111/2021, meglio noto come decreto sul green pass nelle scuole e sui mezzi di trasporto, che tra le varie disposizioni contenute prevede l’innalzamento a 72 ore del periodo di validità per i tamponi molecolari, mentre resta a 48 ore quello per i test rapidi.

In merito all’ambito scolastico, la Legge 133/2021 prescrive che tutto il personale scolastico (quindi docenti e non), deve possedere il green pass. In caso contrario il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione né altro emolumento comunque denominato. Dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso sino al giorno del conseguimento del green pass e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i 15 giorni.

Devono possedere il green pass anche gli studenti universitari.

Sempre riguardo al settore scolastico, viene prescritto l’obbligo di possedere il green pass anche a chiunque acceda alle scuole. Si pensi a chi fornisce il servizio mensa, quello di pulizie, manutenzione del verde, ecc..

Nei confronti di questi ultimi il controllo del possesso del green pass viene effettuato non solo dai dirigenti scolastici, a campione, ma anche dai rispettivi datori di lavoro.

Restano sempre esenti dal green pass coloro che sono esclusi dall’obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Come sopra accennato l’obbligo del green pass viene richiesto anche per l’accesso ai mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie e seggiovie).

Diversa la situazione per accedere alle strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie. In questo caso l’accesso è subordinato all’obbligo vaccinale che trova applicazione nei confronti anche dei soggetti esterni che svolgono a qualsiasi titolo (mensa, pulizie, manutenzione verde, ecc) la propria attività lavorativa in dette strutture, incluse le strutture semiresidenziali e quelle che ospitano persone in situazione di fragilità.

Ai medici, infermieri e ai lavoratori dipendenti delle citate strutture, la mancanza del vaccino comporta la sospensione della prestazione lavorativa con la conseguenza che non sono dovuti la retribuzione né qualsiasi altro compenso fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La Legge 133/2021 interviene anche sui soggetti fragili prevedendo che il diritto a svolgere l’attività in modalità agile spetta fino al 31 dicembre 2021. Per coloro la cui attività non possa essere svolta a distanza l’assenza viene equiparata a ricovero ospedaliero, con diritto alla relativa indennità, fino al 31 dicembre 2021.