La CNCE, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.9803/2020, ha ribadito che l’obbligo dell'iscrizione alla Cassa Edile scatta anche per l'impresa che, pur essendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o, comunque ad essa ausiliaria, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico.

La Suprema Corte, conformemente ai giudici di merito, ha negato che il rapporto tra la classificazione amministrativa ISTAT e l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta, e ritenendo non corretto l'inquadramento operato dagli istituti previdenziali, hanno esaminato l'attività effettivamente svolta dall'impresa.

Sulla base, quindi, di elementi documentali inconfutabili è stato accertato che l'impresa ricorrente svolgesse attività edile, pur se a carattere ausiliario, con tutte le conseguenze del caso in ordine all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.