Obbligo di repêchage: l’onere della prova incombe solo sul datore di lavoro
A cura della redazione

Spetta solo ed esclusivamente al datore di lavoro l’onere di provare che nei confronti del lavoratore è stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro essendo impossibile occuparlo in azienda in altre mansioni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5592 del 22/03/2016 si discosta dal precedente orientamento (Cass. 19923/2015, 4920/2014, 25197/2013) che richiedeva una sorta di collaborazione del lavoratore nell’individuare un possibile altro impiego al fine di evitare il licenziamento.
Più precisamente secondo l’ultima pronuncia della Suprema Corte al lavoratore spetta il compito di provare l’inesistenza del giustificato motivo e quindi l’illegittimità del licenziamento, mentre sul datore di lavoro incombe la prova della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del recesso, ivi compresa l’impossibilità del repêchage, senza alcun onere sostitutivo del lavoratore alla sua controparte datrice sul piano dell’allegazione, per farne conseguire un onere probatorio.
Questa ripartizione degli oneri tra le parti, continua la sentenza 5592/2016, trova piena conferma anche se ricondotta ai principi in tema di responsabilità da inadempimento, di cui la normativa di carattere generale in materia di licenziamenti, costituisce specificazione, essendo applicabile agli effetti del licenziamento, qualora non operi detta normativa, la disciplina civilistica dell’inadempimento.
Escludere il lavoratore dall’onere di provare una sua diversa occupazione trova la sua giustificazione anche nel fatto che il dipendente non dispone, a differenza del datore di lavoro, della completezza delle informazioni delle condizioni dell’impresa, tanto più in considerazione di una condizione di crisi, in cui mutano continuamente a misura della sua evoluzione e degli interventi imprenditoriali per rimediarvi o comunque indirizzarne gli sbocchi.
In conclusione, i giudici di legittimità sanciscono il seguente principio di diritto: in materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro provare l’impossibilità del repêchage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente.
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