Obblighi contributivi per il libero professionista che esercita anche lavoro subordinato
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 23/12/2008 n.60, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che il libero professionista che alterna periodi in cui svolge l'attività professionale con altri periodi dove presta lavoro subordinato a tempo determinato è tenuto a calcolare il contributo soggettivo da versare alla propria cassa di previdenza solo prendendo a riferimento il reddito professionale netto prodotto nell'anno.
E' invece escluso dalla base imponibile predetta il reddito prodotto in regime di rapporto di lavoro subordinato assoggettato a imposizione da parte di altro Istituto previdenziale, a seguito della sospensione dell'iscrizione all'istituto di previdenza e assistenza dell'ordine professionale (nel caso in esame Inarcassa trattandosi di un ingegnere).
Infatti lo Statuto di Inarcassa dispone che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se iscritti all'Albo professionale e se in possesso della partita IVA, stante l'assenza del requisito della continuità nell'esercizio della professione.
Il Ministero ha inoltre chiarito se il professionista esercita per professione abituale, ma non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 53, c.1, TUIR, è tenuto ad iscriversi alla gestione separata INPS.
Pertanto se un professionista, iscritto all'Ordine professionale di competenza, titolare di partita IVA, esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad un'attività di lavoro dipendente dovrà versare all'INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari al 17% del reddito professionale imponibile ai fini IRPEF, con la possibilità di maggiorazione a carico del committente del 4% del fatturato lordo a titolo di rivalsa.
Mentre verserà alla propria cassa professionale (Inarcassa) il contributo integrativo pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA da addebitarsi al cliente.
Se il rapporto di lavoro subordinato viene a cessare l'interessato è nuovamente tenuto all'iscrizione ad Inarcassa con effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.
Infine relativamente al problema vertente sull'obbligo di versare alla Cassa il medesimo contributo dovuto sui compensi per attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS, il Ministero precisa che la frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dovuto ad Inarcassa è possibile collegando la commisurazione ai mesi di esercizio dell'attività professionale in via continuativa.
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