Obbligatorio designare il coordinatore della progettazione se nel cantiere ci sono più imprese
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 2 del 27 marzo 2014, ha precisato che il committente o il responsabile dei lavori sono obbligati, ex art. 90 del D.Lgs. 81/2008, a designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
Tuttavia, detto obbligo non sussiste, nei lavori privati, se sono soddisfatti, contemporaneamente si seguenti requisiti:
- L’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
- L’importo dei lavori è inferiore a 100.000,00 euro.
Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore di fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.
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