Nuovo interpello sulla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
A cura della redazione
La Commissione Interpelli risponde ad un quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla nomina del RLS nelle unità produttive con l’interpello n.5/2024.
I quesiti
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro ha posto un quesito relativo all’art. 47 del D.Lgs. 81/08. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti circa il numero di RLS da dover nominare, ovvero se considerare singolarmente le articolazioni territoriali, e quindi nominare un RLS per ciascuna, oppure se valutarle come un’unica entità, che in questo caso rientrerebbe fra i 201 e i 1000 lavoratori, richiedendo 3 RLS.
Il Ministero prosegue poi chiedendo di chiarire se gli RLS debbano essere nominati all’interno dell’RSU eletto o se sia sufficiente che siano designati dall’RSU, pur non appartenendone.
L’intervento della Commissione Interpelli
Nelle premesse, oltre alla normativa di riferimento, la Commissione riporta alcuni interpelli precedenti sul tema, in particolare:
- L’interpello n.20/2014, dove era stato precisato che, per le aziende con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va individuato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, in una delle forme previste dalla normativa o dalle contrattazioni collettive. Solo in caso non sia presente una rappresentanza sindacale, l’RLS può essere eletto direttamente fra i lavoratori.
- L’interpello n.4/2023, che chiariva che il numero minimo di rappresentanti indicato dall’art.47 è da riferirsi a ciascuna azienda o unità produttiva, a meno che non siano previsti altri limiti dalla contrattazione collettiva.
La Commissione quindi risponde che, come indicato dalla normativa, per unità produttiva si debba intendere lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Continua poi riaffermando quanto già riportato dall’interpello n.20 del 6 ottobre 2014, ovvero, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debba essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e solo in assenza di tali rappresentanze direttamente fra i lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero e le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono già chiarite dalla normativa, dal decreto legislativo n. 81 del 2008 o dalla contrattazione collettiva vigente.
Conclusioni
Quest’ultimo interpello non presenta novità in fatto di interpretazione della norma, ma ribadisce quanto già espresso nel tempo e rafforza il concetto che l’RLS debba di fatto essere considerato un sindacalista come gli altri, a maggior ragione quando fa parte egli stesso dell’RSU, come previsto nel caso di azienda con rappresentanze sindacali elette.
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