L’INPS, con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, ha reso noto che dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro), le dimissioni per fatti concludenti devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

L’Intervento dell’INPS fa seguito all’entrata in vigore all’art. 19 della Legge 203/2024 che ha introdotto all’art. 26 del Dlgs 151/2015, il comma 7-bis secondo cui in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può' verificare la veridicità della comunicazione medesima.

In questi casi il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore con la conseguenza che il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo di licenziamento (art. 2, c. 31 della L. 92/2012) e il lavoratore non ha diritto alla NASPI (art.3 D.lgs. 22/2015).

Resta salva, ricorda l’INPS, la possibilità di non applicare la nuova disposizione normativa se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.