Il CNO dei Consulenti del lavoro ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al Codice deontologico, al fine di adeguarlo alle recenti modifiche legislative in materia di professioni liberali, tra le quali l’introduzione nell’ordinamento giuridico delle società tra professionisti e le recenti disposizioni normative in tema di obbligatorietà della formazione.

Il Codice, entrato in vigore il 27 settembre 2016, si applica ai Consulenti del Lavoro, alle società tra professionisti iscritte all’Albo dei Consulenti del Lavoro, nonché ai praticanti consulenti.

Si segnalano i seguenti aspetti:

  • Si stabilisce che il mancato rispetto del Regolamento per la formazione continua obbligatoria costituisce illecito disciplinare.
  • L’esercizio della professione è consentito solamente se in possesso di idonea copertura assicurativa, il cui contenuto ed estremi dovranno obbligatoriamente essere comunicati alla clientela.
  • Il Consulente chiamato alla sostituzione del collega deceduto, dovrà muoversi con estrema cautela ed usare la massima diligenza, onde rispettare i connotati organizzativi e strutturali dello studio. Si prevede inoltre un effettivo intervento del Consiglio Provinciale nelle fasi di sostituzione.
  • Sono dettate anche disposizioni applicabili ai Consulenti del Lavoro che: esercitano per il tramite di una società tra professionisti; collaborano con una società tra professionisti; assistono professionalmente un centro di elaborazione dati, un centro di assistenza fiscale o un’associazione di categoria nello svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della Legge 12/1979; ricoprono la carica di amministratore di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale; partecipano alla compagine societaria di un centro di elaborazione dati.
  • I rapporti tra i Colleghi e tra Consulenti del Lavoro ed istituzioni (quali ad esempio i Consigli Provinciali) devono essere ispirati alla correttezza e lealtà. Le conversazioni telefoniche tra Colleghi non devono essere registrate e analogamente la corrispondenza ed il contenuto dei colloqui intercorsi tra Colleghi non devono esser riportati in atti processuali. Infine, è opportuno che le controversie tra Colleghi trovino una composizione nell’ambito del Consiglio Provinciale, onde salvaguardare il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.
  • Il Consulente è tenuto a fornire ai praticanti l’addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento della professione e deve anche consentire al praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell’Esame di Stato. Dopo i primi sei mesi di tirocinio dovrà riconoscere al praticante un rimborso spese forfettario. Eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato troveranno composizione nell’ambito del Consiglio Provinciale.
  • Il Consulente del Lavoro raggiunto da provvedimento di sospensione deve prontamente attivarsi per farsi sostituire da altro professionista nell’esercizio degli incarichi professionali, segnalando il nominativo al Consiglio Provinciale. L’eventuale violazione di tale disposizione comporterà l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare con la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione.
  • Non possono essere accettare incarichi da un cliente già assistito da un Collega senza avere preventivamente informato quest’ultimo; analogamente il Consulente dovrà accertarsi che il cliente abbia già provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale.
  • Gli iscritti devono astenersi dall’effettuare controlli o accertamenti sull’operato di un Collega a meno che quest’ultimo non sia stato preavvisato dal cliente.
  • L’errore professionale costituisce illecito deontologico solo se derivante da intenzionale trascuratezza imperizia e negligenza, quali, ad esempio, un rilevante inadempimento degli obblighi di formazione continua.
  • È ammessa la pubblicità informativa che risponde ai requisiti di verità e correttezza e non risulta ingannevole; è quindi vietata la pubblicizzazione della propria attività professionale associando l’immagine del professionista a quella di altre società o enti con finalità elusive delle prescrizioni predette.
  • La funzione disciplinare è demandata ai Consigli di disciplina territoriale.