Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6154 del 20 dicembre 2011, ha fornito chiarimenti operativi in merito all’esercizio dell’attività di intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati, alla luce delle recenti novità introdotte dal DM 20.9.2011 (G.U. 282 del 3.12.2011).
I soggetti interessati sono:
-    Università statali e non statali, consorzi universitari;
-    Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
-    Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e camere di commercio;
-    Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
-    Patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi di alternanza, la tutela della disabilità;
-    Gestori di siti internet.
Detti soggetti sono legittimati all’esercizio dell’attività di intermediazione, a condizione che comunichino, al Ministero del Lavoro, l’avvio dello svolgimento dell’attività stessa, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Allo scopo, è stata predisposta una procedura semplificata per l’iscrizione all’Albo, gestita attraverso specifiche funzionalità della piattaforma applicativa denominata “ALBO INFORMATICO”, raggiungibile su www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it.