Nuovi periodi di CIGD esclusi per le imprese incardinate presso unità di crisi del Mise che ne fruiscono per la prima volta
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 26/11/2021 n.179, ha precisato che possono fruire di ulteriori 12 mesi di CIGD, ai sensi della Legge 178/2020, le aziende incardinate presso le unità di crisi del MISE che hanno già fruito in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale.
Più precisamente non possono fruirne le imprese che vi accedono per la prima volta e quelle che hanno in precedenza utilizzato i trattamenti di CIGD con causale Covid-19 nel corso degli anni 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 22 del DL. 18/2020.
I nuovi periodi del trattamento di integrazione salariale in deroga vengono concessi per singola unità produttiva e non possono essere superiori a 12 mesi, anche non continuativi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se successivi al 31 dicembre 2021.
Al trattamento di CIGD non si applica il requisito dell’anzianità lavorativa, né la riduzione percentuale in caso di successive proroghe (art. 2, c. 66 L. 82/2012).
Inoltre le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale.
Le risorse destinate a finanziare i nuovi periodi di CIGD, sono gestite dalle Regioni e provincie autonome a cui spetta anche l’emanazione dei provvedimenti di concessione.
Spetta poi alle sedi INPS verificare che l’unità produttiva aziendale abbia già in passato fruito del medesimo ammortizzatore sociale, che sia rispettato il periodo massimo di concessione pari a 12 mesi e che presso la stessa unità non siano stati utilizzati periodi di CIGD con causale Covid-19 ai sensi del DL 18/2020.
L’INPS ribadisce che il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale all’Istituto previdenziale entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine si ricorda che le strutture INPS territorialmente competenti procederanno con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento a cui seguirà contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
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