Nuovi incentivi per l'assunzione di giovani agricoli
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 137 del 5 novembre 2014, ha fornito indicazioni in merito all’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5, comma 4, del DL 24 giugno 2014, n. 91 (L. 11 agosto 2014, n. 116).
In particolare, si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2014, è in vigore un nuovo incentivo per le assunzioni dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Le assunzioni dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra l’1.7.2014 e il 30.6.2015.
L’incentivo in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo determinato, il contratto deve presentare i seguenti requisiti:
- Avere una durata almeno triennale;
- Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
- Essere redatto in forma scritta.
Il beneficio può, altresì, essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 1° luglio 2014.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:
-sei mensilità dopo il primo anno di assunzione;
-sei mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
-sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
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