Nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 10 del 24 gennaio 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
In particolare, ai fini dell’accertamento dell’anzianità maturata al 31.12.1995 nei confronti degli iscritti che liquidano la pensione nella gestione esclusiva, occorre avere riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nella medesima gestione. In proposito si precisa che, nel caso di un iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato che possa far valere contribuzione presso altre Casse pensioni della medesima gestione previdenziale, ai fini dell’accertamento dell’anzianità acquisita al 31.12.1995, occorre avere riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data indipendentemente se parte della stessa sia disponibile o abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico.
Ciò in quanto le disposizioni normative delle Casse pensionistiche della gestione esclusiva prevedono gli istituti della riunione e/o ricongiunzione dei servizi prestati presso più amministrazioni statali o presso Enti con iscrizione ad una delle Casse Pensioni della gestione esclusiva (artt. 112, 113 e 151 del DPR 1092/1973).
In tale contesto occorre verificare la data dalla quale decorre l’iscrizione alla gestione esclusiva; in particolare qualora l’assicurato abbia iniziato l’attività lavorativa con iscrizione ad es. alla CPDEL in data antecedente il 1° gennaio 1996 e successivamente a tale data abbia contribuzione versata/accreditata presso la Cassa Stato, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, rileva la contribuzione CPDEL anche se la stessa potrebbe aver dato luogo ad un trattamento pensionistico.
Gli iscritti alla gestione esclusiva, a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche se precedentemente a tale data hanno contribuzione versata/accreditata in una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale, ancora disponibile o che abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico, con il sistema contributivo, presso la gestione esclusiva a condizione che lo stesso sia stato maturato dal 1° gennaio 2012 in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla già richiamata legge n. 214/2011.
In particolare, si può conseguire un autonomo diritto a pensione con il sistema contribuivo in presenza dei seguenti requisiti (tutti da adeguare agli incrementi della speranza di vita):
- 66 anni di età con un’anzianità contributiva minima di 20 anni e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 1,5 volte l’assegno sociale;
- 70 anni di età e un’anzianità contributiva “effettiva” pari a 5 anni;
- 63 anni di età e 20 anni di contribuzione e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 2,8 volte l’assegno sociale.
- Pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’art. 24, c. 10, del DL 201/2011 (L. 214/2011).
In merito a tali requisiti, si precisa che il riferimento “primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996” di cui al comma 11 dell’art. 24 della L. 214/2011, quale condizione per accedere al trattamento pensionistico, deve essere riferito alla gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.
Al fine di definire l’esatto ambito di applicazione connesso ai nuovi criteri, si fa presente che può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico contributivo, qualora l’iscritto abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 con una contribuzione minima, effettiva, di 5 anni e a condizione che la stessa si riferisca a periodi successivi 31.12.1995, al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici di cui al più volte citato art. 24, previsti per il sistema contributivo.
Riproduzione riservata ©