Nuovi congedi straordinari in caso di sospensione dell’attività didattica
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 12/01/2021 n.2, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del congedo straordinario di cui all’art.22-bis, c. 1 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e del congedo per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale (art.22-bis, c.3).
E’ bene precisare che questi congedi vanno tenuti distinti da quello previsto per la sospensione dell’attività didattica in presenza disciplinato dall’art.21-bis del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) e successivamente modificato dall’art.22, c.1, del DL137/2020 (L. 176/2020) le cui indicazioni operative sono state fornite con la circolare n. 132/2020, applicabile fino al 31 dicembre 2020.
Sia il congedo straordinario di cui all’art. 22-bis, c. 1 del D.L. 137/2020 che quello di cui al c.3, possono essere fruiti dai soli genitori lavoratori dipendenti (anche affidatari o collocatari). Restano quindi esclusi i genitori lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata.
Riguardo al primo congedo, si precisa che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.
Per poter beneficiare del congedo, il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.
Il congedo spetta per l’intero periodo di sospensione dell’attività didattica disposta con Ordinanza del Ministero della Salute.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'art.23 del D.lgs. 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. l’articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020). L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del c. 2 dell’art. 6 del TUIR.
L’INPS ricorda che non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio, così come non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.
Riguardo invece al congedo straordinario di cui all’art.22-bis, c. 3, la circolare evidenzia che è una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza ai sensi dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020.
In questo caso il congedo spetta per il figlio, anche non convivente, riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le indicazioni sopra citate.
L’INPS fornisce le istruzioni anche per la compilazione del flusso Uniemens. A tal fine sono stati istituiti nuovi codici evento. In particolare: MZ0: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado; MZ1: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.
L’INPS sottolinea che la fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.
Con successivo messaggio INPS verranno fornite le indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda.
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