Nuovi chiarimenti sulla CIGS per le imprese in fallimento e procedura concorsuale
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 24 del 26 luglio 2016, ha chiarito che è possibile la fruizione del trattamento di CIGS - per la causale di crisi aziendale ex art. 21, lett. b), del D.lgs. n. 148/2015 - per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività.
In particolare, è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale, al ricorrere delle seguenti circostanze:
- il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizza l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività;
- nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si dà conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi;
- il comitato dei creditori approva specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.
Se sussistono i predetti presupposti, l’impresa sottoposta a fallimento può essere ammessa al trattamento di CIGS se presenta un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori.
Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.
Riproduzione riservata ©