Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di CIGS di cui al D.Lgs. n. 148/2015, anche le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli (con più di 15 dipendenti), in quanto il concetto di trasformazione include anche quello di manipolazione.
Rientrano nel campo di applicazione dell’istituto anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli (con più di 50 dipendenti).
Per quanto riguarda la crisi per cessazione di attività il Ministero precisa che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente il D.Lgs. n. 148/2015, del trattamento di CIGS per cessazione di attività, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di CIGS, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori sono gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’istanza, si precisa che, per le istanze presentate successivamente al 24 settembre 2015, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla predetta data, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa. Con riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti di CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati al 24 settembre 2015, si applicherà il termine già previsto di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Per consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa precedente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione e al TFR.
Gli stessi principi si applicano alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015. Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, anche se l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.