E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021, il D.L. 103/2021, concernente misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Il testo prevede due norme che interessano il lavoro. La prima consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal contributo di licenziamento. Si tratta di una estensione dell’efficacia della misura di cui all’art. 43-bis del D.L. 109/2018.

La seconda prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 8, c. 1 del D.L. 41/2021 (L. 69/2021), per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.