Nuove sanzioni in materia di lavoro: i chiarimenti del Ministero
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 26 del 13 ottobre 2015, ha riepilogato le modifiche apportare dal D.Lgs. 151/2015 al regime delle sanzioni di alcune fattispecie di illeciti in materia di lavoro (LUL, lavoro nero, prospetti paga e ANF), fornendo le prime indicazioni necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni.
In particolare, nell’ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l'esclusione del datore di lavoro domestico, è stata eliminata la previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello prestato “in nero” (c.d. maxisanzione affievolita).
La disposizione (art. 22 D.Lgs. 151/2015) riformula, inoltre, il regime sanzionatorio, graduandolo ''per fasce", in relazione alla durata del comportamento illecito:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Gli importi sanzionatori sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa e rispetto ad essi non trova evidentemente applicazione la procedura di diffida.
In merito a quest’ultimo istituto (diffida), è stata reintrodotta la diffidabilità della maxisanzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/2004. Ai fini della regolarizzazione della violazione, si prevede:
a) la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%, o, nel rispetto della disciplina ex D.Lgs. 81/2015, con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi (con esclusione del lavoro intermittente);
b) il mantenimento in servizio dei lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a "tre mesi".
A tal proposito, il Ministero chiarisce che la stipulazione di tali contratti è sottratta, evidentemente, alle eventuali connesse agevolazioni già previste dalla vigente disciplina (tra cui gli sgravi contributivi ex L. 190/2014).
Il D.Lgs. 151/2015 modifica anche gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nella misura di euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all'impiego di lavoratori "in nero" e di euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
Il datore di lavoro può chiedere, inoltre, la revoca del provvedimento mediante il versamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente euro 500 ed euro 800), riservandosi di pagare l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca (rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520).
Con particolare riguardo al LUL, per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 1.500. Detta sanzione è aumentata:
- Da euro 500 ad euro 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- Da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Si ricorda, infine, che le condotte di omessa e infedele registrazione - alle quali sono equiparate, ai fini sanzionatori, anche la tardiva compilazione del LUL - sono punibili a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Nelle ipotesi di mancata o ritardata consegna del prospetto paga ovvero omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga, è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 ad € 900. La sanzione è aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato:
- da euro 600 ad euro 3.600 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da euro 1.200 ad euro 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Da ultimo, la circolare 26/2015 chiarisce che, in caso di omessa corresponsione degli assegni familiari, la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 500 a € 5.000 e la stessa è aumentata come segue:
- Da euro 1.500 ad euro 9.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- Da 3.000 ad euro 15.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
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