Nuove restrizioni per le sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche
A cura della redazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il “Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni”
Cosa tratta?
Il Regolamento REACH (n. 1907/2006) è stato nuovamente modificato, in particolare all’allegato XVII, recante, restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose.
Le modifiche nello specifico vengono apportate nelle appendici 2-6 con l’inserimento di sostanze recentemente classificate come CMR (carcinogenic, mutagenic, reprotoxic)
Sono state inserite diverse sostanze definite come cancerogene di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo, e sostanze definite come tossiche per la riproduzione di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospetta che possano nuocere alla fertilità o al feto.
Quando entra in vigore?
Il regolamento entra in vigore il 29 giugno 2023.
I punti (2) e (5) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
Indicazioni operative
La prima misura di prevenzione che il Datore di Lavoro deve cercare di attuare è l’eliminazione/sostituzione di queste sostanze dai cicli riproduttivi. Laddove ciò non fosse tecnicamente possibile deve provvedere affinché la produzione o l’utilizzazione della sostanza avvenga in un sistema chiuso. Se anche questa misura non risulta tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al minimo, l’esposizione non deve comunque superare il valore limite.
Rimane in tutti i casi, l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio dell’esposizione, detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
Infine, il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione, adotta le misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
Riproduzione riservata ©