Nuove restrizioni per il piombo nel PVC
A cura della redazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il “Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC”
Cosa tratta?
Il 16 dicembre 2016, su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha presentato un fascicolo il quale dimostra che il rilascio di piombo da articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) contenenti stabilizzanti al piombo, durante il loro ciclo di vita, contribuisce direttamente e indirettamente all’esposizione umana al piombo.
Il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna. Sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare l’attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini.
Gli stabilizzanti al piombo migliorano la stabilità termica del PVC durante la compoundizzazione e la produzione di articoli. Lo proteggono anche dalla fotodegradazione. L’industria dell’Unione ha volontariamente eliminato in modo graduale l’uso degli stabilizzanti al piombo nella compoundizzazione del PVC e negli articoli in PVC e ha comunicato che tale processo si è concluso con esito positivo nel 2015
Gli articoli in PVC contenenti piombo, in particolare i prodotti da costruzione, hanno una vita utile di lunga durata e restano in uso per periodi superiori a diversi decenni, al termine dei quali diventano rifiuti da smaltimento e possono essere riciclati, reintroducendo potenzialmente il piombo nei prodotti attraverso il PVC recuperato. Dal fascicolo conforme all’allegato XV risulta che nel 2016 il 90 % delle emissioni totali stimate di piombo a partire da articoli in PVC nell’Unione era riconducibile ad articoli in PVC importati, vista l’eliminazione graduale degli stabilizzanti al piombo nell’Unione.
Il Regolamento modifica l'allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento 18/12/2006, n. 1907, modificando la voce n. 63 relativa al piombo e i sui composti.
Quando entra in vigore?
Il regolamento entra in vigore il 29 maggio 2023.
Indicazioni operative
Il Regolamento prevede restrizioni, in particolare sarà vietato:
- immettere sul mercato o usare articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC, si applica con effetto dal 29 novembre 2024.
Le restrizioni prevedono alcune deroghe alla loro applicabilità, quanto sopra non si applica:
- agli articoli in pvc contenenti pvc flessibile recuperato, fino al 28 maggio 2025,
- agli articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato fino al 28 maggio 2033 se la concentrazione di piombo è inferiore all’1,5 % in peso del PVC rigido recuperato.
I materiali che rientrano nella deroga sopraindicata sono:
· profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, esclusi pavimenti e terrazze;
· profili e fogli per pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
· profili e fogli destinati a essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti negli edifici e nelle opere di ingegneria civile (ubicazione in cui risultano inaccessibili durante il normale utilizzo, salvo in caso di manutenzione: ad esempio, condotti per cavi);
· profili e fogli per applicazioni interne negli edifici, purché l’intera superficie del profilo o dei fogli rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l’installazione sia prodotta con PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
· tubi multistrato (esclusi i tubi per acque potabili), purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
· raccordi, esclusi i raccordi per i tubi per acque potabili.
I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: «Contiene ≥ 0,1 % di piombo».
- ai separatori in PVC-SiO2 nelle batterie piombo-acido, fino al 28 maggio 2033;
- agli articoli rientranti nell’ambito di applicazione:
· del regolamento (CE) n. 1935/2004,
· della direttiva 2011/65/UE,
· della direttiva 94/62/CE,
· della direttiva 2009/48/CE.
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