L'11 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore tessile, abbigliamento e moda. L'intesa, valida dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, introduce significative novità, in particolare riguardo al trattamento economico e alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia.

Conservazione del posto di lavoro: tempi e novità
Tra le innovazioni principali, il periodo di conservazione del posto "esteso" di 15 mesi è ora applicabile anche ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/1999, equiparandoli ai casi di patologie gravi o invalidità lavorativa superiore ai due terzi. Questo limite, pari a 456 giorni di calendario, si contrappone al termine ordinario di 13 mesi. Per malattie multiple, i periodi di conservazione sono verificati su una finestra di 30 mesi.

Nuovo trattamento economico dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, cambia il trattamento economico per la malattia:

  • Eventi di malattia superiori a 5 giorni: i lavoratori riceveranno il 100% della retribuzione.
  • Eventi inferiori o uguali a 5 giorni (malattie brevi):
    • Primo evento nell’anno: 100% della retribuzione.
    • Secondo e terzo evento: 66%.
    • Dal quarto evento: 50%.
    • Esclusi da questa riduzione: malattie oncologiche, degenerative o sindromi invalidanti legate al ciclo mestruale, certificate.

Differenze tra operai e impiegati
Per gli operai:

  • 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia.
  • 50% per i periodi eccedenti il sesto mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto.

Per intermedi e impiegati:

  • 100% della retribuzione per i primi 4 mesi.
  • 50% per i mesi successivi fino al termine del periodo di conservazione.

Nessun trattamento economico è dovuto durante il periodo di prova.

Malattia e cassa integrazione
In caso di malattia durante periodi di cassa integrazione, il trattamento economico varia:

  • Se l’INPS riconosce l’indennità di malattia, il datore di lavoro integra fino al massimo netto della Cig.
  • Se l’INPS eroga il trattamento di integrazione salariale, il datore non corrisponde alcuna integrazione.