Nuove regole sulla malattia nel Ccnl tessile, abbigliamento e moda
A cura della redazione
L'11 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore tessile, abbigliamento e moda. L'intesa, valida dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, introduce significative novità, in particolare riguardo al trattamento economico e alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia.
Conservazione del posto di lavoro: tempi e novità
Tra le innovazioni principali, il periodo di conservazione del posto "esteso" di 15 mesi è ora applicabile anche ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/1999, equiparandoli ai casi di patologie gravi o invalidità lavorativa superiore ai due terzi. Questo limite, pari a 456 giorni di calendario, si contrappone al termine ordinario di 13 mesi. Per malattie multiple, i periodi di conservazione sono verificati su una finestra di 30 mesi.
Nuovo trattamento economico dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, cambia il trattamento economico per la malattia:
- Eventi di malattia superiori a 5 giorni: i lavoratori riceveranno il 100% della retribuzione.
- Eventi inferiori o uguali a 5 giorni (malattie brevi):
- Primo evento nell’anno: 100% della retribuzione.
- Secondo e terzo evento: 66%.
- Dal quarto evento: 50%.
- Esclusi da questa riduzione: malattie oncologiche, degenerative o sindromi invalidanti legate al ciclo mestruale, certificate.
Differenze tra operai e impiegati
Per gli operai:
- 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia.
- 50% per i periodi eccedenti il sesto mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Per intermedi e impiegati:
- 100% della retribuzione per i primi 4 mesi.
- 50% per i mesi successivi fino al termine del periodo di conservazione.
Nessun trattamento economico è dovuto durante il periodo di prova.
Malattia e cassa integrazione
In caso di malattia durante periodi di cassa integrazione, il trattamento economico varia:
- Se l’INPS riconosce l’indennità di malattia, il datore di lavoro integra fino al massimo netto della Cig.
- Se l’INPS eroga il trattamento di integrazione salariale, il datore non corrisponde alcuna integrazione.
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