L’Inps, con la circolare n. 194 del 27 novembre 2015, in considerazione dell’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre u.s., ha fornito importanti precisazioni sul calcolo della durata della NASpI, nonché sul requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro.
Con riferimento ai limiti massimi di durata della NASpI, si ricorda che in considerazione delle novità legislative in materia, anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 la NASpI potrà essere corrisposta per una durata fino a 24 mesi.
Il d.lgs. n. 148/2015 ha disposto che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini- ASpI 2012 fruite negli ultimi 4 anni; in ogni caso la durata della NASpI non può essere superiore a 6 mesi. La circolare in esame riporta le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali oggetto di tale novella legislativa.
L’Istituto ricorda che il d.lgs. n. 150/2015 ha introdotto misure di condizionalità relative alla fruizione della NASpI, imponendo ai disoccupati l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva. Lo stesso provvedimento ha previsto specifiche sanzioni che possono essere comminate in caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Tali sanzioni sono applicate dall’Inps a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento e comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dello stesso. Quando è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.
In materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, si rileva che il reddito che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione rimane fissato nei limiti già individuati (8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e 4.800 per il lavoro autonomo).
Importanti precisazioni riguardano il perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto, al fine di accedere alla NASpI. In particolare, con riguardo al lavoro domestico, l’Inps ha ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna. Pertanto, considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre si opera sommando tutte le ore presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24 (esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4). Quando nei dodici mesi di osservazione sono presenti almeno cinque settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto. Anche con riferimento ad altre categorie di lavoratori per le quali il flusso Uniemens non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate (ad esempio, lavoratori a domicilio e lavoratori con periodi di lavoro all’estero), si considera soddisfatto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione. In ordine ai lavoratori agricoli, per i quali le giornate risultano dagli archivi telematici, che però potrebbero non essere aggiornati, si fa ricorso alle buste paga.
Un’ulteriore criticità riguarda l’individuazione del periodo di 12 mesi in cui individuare le trenta giornate, con riferimento ai lavoratori in somministrazione e a quelli intermittenti che, come noto, hanno periodi di non lavoro. Secondo la circolare, tali periodi sono considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di 12 mesi. Tale neutralizzazione vale anche per i casi in cui l’Agenzia di somministrazione, non potendo più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro, avvia l’apposita procedura prevista dal CCNL finalizzata alla riqualificazione professionale del lavoratore.
L’istituto previdenziale rettifica anche la propria circolare n. 142/2015, che collega effetti diversi, ai fini del calcolo della durata della NASpI, alla circostanza che i 12 mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO o ASpI siano o meno contenuti nel quadriennio di osservazione per la NASpI. In particolare, per ogni domanda NASpI che presenti una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio con biennio di rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare in primo luogo il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche ove non siano interamente compresi nel quadriennio di osservazione per la NASpI e le settimane utilizzate secondo l’operazione Durata effettiva / Durata teorica * max (52; durata teorica). Il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di contribuzione riproporzionate in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare in sottrazione ai contributi fuori quadriennio fino a capienza di quest’ultimo con conseguente risparmio della contribuzione presente nel quadriennio.
Sempre con riferimento alla durata della NASpI, si precisa che qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità ha fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Un ulteriore aspetto trattato riguarda la valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della verifica della prevalenza per l’accoglimento di una domanda NASpI. Si precisa che, nei confronti del richiedente NASpI, dopo l’osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere – per determinare la prevalenza - ad osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile.
Infine, in presenza nel quadriennio di osservazione di periodi interessati da contratti di solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati a zero ore, è possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione.

Si ricorda che l’art. 24 del d.lgs. n. 150/2015, al comma 3, modifica l’art. 2 comma 10 bis della legge n. 92 del 2012 disponendo in materia di incentivi all’occupazione che al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’indennità in ambito ASpI spetta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in luogo della precedente misura del cinquanta per cento. Il rimanente trenta per cento verrà versato dall’INPS all’ANPAL ai fini del finanziamento del fondo Politiche attive del lavoro di cui all’art.1 comma 215 della legge n.147 del 2013.