Addizionale sulla Cig arretrata da versare entro il 18 aprile 2017
A cura della redazione
Con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, l’INPS, a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. n. 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali, ha fornito le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali.
In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione.
Il documento fornisce le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens.
Si pone l’attenzione, in particolare, sulle indicazioni fornite dall’istituto in merito alla contribuzione addizionale di cui all’art. 5 d.lgs. n. 148/2015. Si ricorda che le imprese che presentano domanda di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale in misura pari al:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
Le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, rimangono assoggettati alla precedente disciplina, i seguenti periodi:
- domande presentate entro il 23 settembre 2015, anche per periodi di integrazione successivi al 24 settembre 2015;
- proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015 (Min.Lav., circ. n. 30/2015);
- istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015 (Min.Lav., circ. n. 30/2015);
- domande di Cigs presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015 a seguito di consultazione sindacali/verbali di accordo e conseguenti sospensioni e riduzioni intervenute entro il 23 settembre 2015 (Min.Lav., nota n. 14948/2015).
L’obbligo del pagamento del contributo addizionale, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie. Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
La circolare illustra inoltre le modalità di calcolo del contributo addizionale, riportando, nell’allegato 1, gli algoritmi di calcolo della retribuzione persa.
Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale devono effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al secondo mese successivo all’emanazione della circolare in commento, attraverso gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015:
- “E501”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd per il sistema CIGO con Ticket;
- “E600”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd per il sistema CIGS con Ticket.
Ai predetti fini, per il sistema di CIG Aggregata, i datori utilizzano, nei medesimi termini predetti, gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015:
- “E301”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGO;
- “E399”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGS.
Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 18 aprile 2017 (il 16 aprile 2017 coincide con la Pasqua).
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