Con la circolare n. 178 del 21 settembre 2016, l’Inps ha fornito nuove istruzioni in merito alla pensione di reversibilità, facendo seguito alla sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 5, del DL n. 98/2011 (L. n. 111/2011), che riduce l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.

Per effetto della sentenza n. 174 del 2016, la norma appellata cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione senza travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili.

Conseguentemente, le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai criteri dettati dall’art. 22, co. 2, della legge 21 luglio 1965. Pertanto, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, senza la riduzione di cui al citato art. 18, co. 5, del DL n. 98/2011.

I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri dichiarati incostituzionali, sono ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa. I relativi ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.

I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.

Allo stesso modo, i trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo i criteri dettati dalla norma incostituzionale, che risultino eliminati, sono rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.