Il Consiglio europeo, con la direttiva 2003/86/Ce del 22/09/2003, ha introdotto alcune novità di particolare rilievo alla disciplina dei ricongiungimenti familiari. In particolare lo straniero potrà richiedere il ricongiungimento di un proprio familiare soltanto se soggiorna regolarmente da almeno due anni in Italia o in un altro stato membro. Il diritto alla coesione familiare spetta però soltanto ai membri della famiglia nucleare (ossia coniuge e figli minorenni) mentre la riunificazione degli altri familiari (ossia ascendenti, conviventi di fatto, altro coniuge in caso di matrimoni poligami, ecc.) è rimessa alla decisione dei singoli Stati membri. Proprio in riferimento ai matrimoni poligami, è possibile chiedere il ricongiungimento soltanto per uno solo dei coniugi. Sono inoltre previste limitazioni alla riunificazione familiare per i figli con più di 12 anni e che non risiedono in via principale con il soggiornante, dato che non può essere trascurata la capacità di integrazione, nella realtà europea, dei minori nei primi anni di vita né l'acquisizione delle competenze linguistiche e di istruzione necessarie. L'attuazione da parte dell'Italia delle disposizioni contenute nella decisione UE deve avvenire entro il prossimo 3 ottobre 2005 anche se è lasciata agli stati membri la possibilità di adottare o mantenere in vigore le norme di miglior favore applicate all'istituto del ricongiungimento familiare degli stranieri.